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Normativa
assegni

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate per combattere il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.


Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchà© della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

Informiamo la spettabile clientela che a seguito del decreto legislativo in oggetto vengono introdotte le novità che seguono in merito alla circolazione degli assegni bancari e circolari.

Assegni bancari:
  • Se emessi per importo pari o superiore a € 5000,00 devono riportare la clausola "non trasferibile";
  • Possono essere emessi all'ordine dello stesso traente solo per l'incasso (non possono, quindi, riportare ulteriori girate);
  • Quando emessi trasferibili per importi inferiori a € 5000,00, ogni girante deve indicare il proprio codice fiscale a pena di nullità.;
  • I moduli in bianco devono essere consegnati dalle banche già muniti della clausola "non trasferibile";
  • I clienti possono richiedere per iscritto fascicoli di assegni in bianco senza la clausola di intrasferibilità;
  • I moduli in bianco rilasciati senza la clausola "non trasferibile" scontano un bollo di € 1,50 ciascuno.


Assegni circolari:
  • Devono essere emessi sempre con l"indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile";
  • Se inferiori a € 5000.00, possono essere emessi senza la clausola "non trasferibile" previa richiesta scritta del cliente;
  • Gli assegni circolari inferiori a € 5000.00 emessi senza la clausola "non trasferibile" scontano un bollo di € 1,50 ciascuno a carico del richiedente;
  • Quando emessi trasferibili per importi inferiori a € 5000,00, ogni girante deve indicare il proprio codice fiscale a pena di nullità.


Libretti di deposito a risparmio al portatore:
  • I libretti al portatore non possono essere emessi con un saldo pari o superiore a 5.000,00 €;
  • I libretti emessi prima del 30 aprile aventi saldo pari o superiore a € 5.000,00 dovranno essere riportati ad un saldo inferiore ai 5.000 € alla prima operazione e, comunque, entro il 30 giugno 2009.


Per informazioni aggiuntive rivolgersi ad un qualsiasi sportello di Banca del Sud.
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