Normativa Antiriciclaggio
Attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE per la prevenzione di atti di riciclaggio e terrorismo
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
Informiamo la spettabile clientela che il decreto legislativo in oggetto introduce disposizioni in merito alla circolazione degli assegni bancari e circolari.
La Legge 214 del 22 Dicembre 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 Dicembre 2011 ed entrata in vigore il giorno successivo, conferma, all'articolo 12, i limiti per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante a 1.000,00€, introdotti dal Decreto Legge n. 201 già in vigore dal 6 dicembre 2011, ma, con decorrenza 28 dicembre 2011, concede più tempo per regolarizzare i titoli al portatore allungando i termini al 31 marzo 2012.
Riepilogando, come di seguito indicato, è stata abbassata la soglia da 2.500,00€ a 1.000,00€ relativamente all'art. 49 del Dlgs n. 231/2007:
Assegni bancari
- Se emessi per importo pari o superiore a 1.000,00€ devono riportare la clausola "non trasferibile";
- Possono essere emessi all'ordine dello stesso traente solo per l'incasso (non possono, quindi, riportare ulteriori girate);
- I moduli in bianco devono essere consegnati dalle banche già muniti della clausola "non trasferibile";
- I clienti possono richiedere per iscritto fascicoli di assegni in bianco senza la clausola di intrasferibilità;
- I moduli in bianco rilasciati senza la clausola "non trasferibile" scontano un bollo di 1,50€ ciascuno.
Assegni circolari
- Devono essere emessi sempre con l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile";
- Se inferiori a 1.000,00€ possono essere emessi senza la clausola "non trasferibile" previa richiesta scritta del cliente;
- Gli assegni circolari inferiori a 1.000,00€ emessi senza la clausola "non trasferibile" scontano un bollo di 1,50€ ciascuno a carico del richiedente.
Libretti di deposito a risparmio al portatore
- I libretti al portatore non possono essere emessi con un saldo pari o superiore a 1.000,00 €;
Si precisa inoltre che:
Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma;
Viene preso in considerazione anche l'art. 58 del D.lgs 231/07 sulle Violazioni alle disposizioni, inserendo dopo il comma 1, dell'art.12, il seguente 1-bis:
"all'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso".
Le Filiali della Banca sono a sua disposizione per ogni informazione.
Grazie per l'attenzione.











